La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2026, n. 1161, ha stabilito che, in materia di licenziamento per scarso rendimento, le assenze per malattia possono rilevare ai fini disciplinari solo ove ne sia accertata la simulazione o comunque la riconducibilità a colpa del lavoratore; in tal caso, esse concorrono a integrare un inadempimento idoneo a giustificare il recesso. Gli Ermellini hanno ritenuto sussistente il duplice profilo connotante la fattispecie di licenziamento per scarso rendimento, ovvero:
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sul piano oggettivo, un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile;
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sul piano soggettivo, l’imputabilità dello scarso rendimento al fatto colposo del lavoratore.
In relazione ai certificati medici prodotti dal lavoratore, la Suprema Corte ha ribadito che essi non possono considerarsi di per sé sufficienti a comprovare la dichiarata malattia, ma che, anzi, possono essere contestati senza che si necessiti di una querela di falso, essendo dichiarazioni di scienza non sorrette da pubblica fede. Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto inapplicabili al caso di specie le norme e i principi posti a presidio dell’istituto del comporto, ritenendo che il licenziamento, per il concreto atteggiarsi delle assenze per malattia, debba inequivocabilmente essere ricondotto all’ipotesi del giustificato motivo soggettivo.