La Corte d'Appello di Cagliari, nella sentenza 20.5.2025 n. 192, ha stabilito, tra l'altro, che lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità per l'impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (cfr. Cass. n. 29913/2018); sicché, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio, lo squilibrio patrimoniale verificatosi non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile. Si condivide, quindi, la conclusione del CTU secondo la quale l'insolvenza si era resa manifesta solo nell'esercizio 2009 e andava "acclarata" con la predisposizione del relativo bilancio nei primi mesi del 2010 (avuto riguardo al termine di deposito dello stesso). Il curatore del fallimento, infatti, non identificava specifici elementi emersi nell'esercizio 2009 tali da imputare un colposo omesso monitoraggio della situazione economico-finanziaria e idonei ad individuare un momento in cui la crisi irreversibile era da considerare chiaramente percepibile già prima della scadenza del termine per predisporre il bilancio.