Il D.lgs. 47/2026, attuativo della delega contenuta nella L. 21/2024 (c.d. Legge Capitali), ha operato una complessiva riorganizzazione della disciplina relativa ai diversi sistemi di amministrazione e controllo utilizzabili nell'ambito delle spa, con l'obiettivo di dare a ciascuno di essi la stessa rilevanza e visibilità. L’Autore sottolinea, tuttavia, le differenze tra i tre modelli (ex tradizionale, dualistico e monistico) sotto il profilo dell’organo di controllo, evidenziando come il sistema con Collegio sindacale resti il più garantista, non solo per i soci, ma per tutti gli "stakeholder" della società. In tale modello, infatti, l'organo di controllo è caratterizzato da:
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componenti professionalmente più qualificati;
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maggiori garanzie di indipendenza e inamovibilità;
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stringenti doveri di partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo;
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possibilità di avvalersi di collaboratori nelle operazioni di ispezione e controllo.
Per quanto gli organi di controllo degli altri modelli di amministrazione siano assoggettati a una responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori, a differenza dei sindaci, questi ultimi (che nella maggior parte dei casi sono commercialisti) forniscono maggiori garanzie di solvibilità in considerazione dell'obbligo assicurativo che grava su di essi.