Sulla base di quanto previsto dagli artt. 204 e 205 della direttiva 2006/112/CE, il Tribunale UE 8.7.2026 causa T-356/25
ha sancito, fra l'altro, che:
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un rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro può essere ritenuto debitore dell'imposta, qualora tale rappresentante non sia coinvolto nelle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo e purché egli sia stato designato come tale da quest'ultimo;
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un rappresentante fiscale che non è designato come debitore dell'IVA dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, ma è incaricato di adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di IVA, non può essere ritenuto solidalmente responsabile del versamento dell'imposta dovuta, qualora né l'autorità fiscale né il giudice competente "siano legittimati a verificare se egli sia stato coinvolto nell'attività economica del soggetto passivo, se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'imposta non sarebbe stata versata e se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA".
Nell'ordinamento italiano, tale problema relativo all'ampiezza della responsabilità solidale del rappresentante fiscale non si pone.