La rappresentazione contabile dell'affrancamento delle riserve di cui all'art. 14 del D.lgs. 192/2024 è delineata dal documento OIC 25 (§ 65A), secondo cui l'operazione è gestita, sotto il profilo contabile, riducendo le riserve in misura pari al debito per l'imposta sostitutiva del 10%. La società è libera di scegliere le riserve da decurtare, non essendo al contrario vincolata a ridurre obbligatoriamente la riserva affrancata dallo stato di sospensione. In assenza di indicazioni da parte del principio contabile, il bilancio in cui recepire gli effetti dell'affrancamento dovrebbe essere quello dell'esercizio in corso alla data in cui l'operazione si intende perfezionata, legata all’indicazione delle riserve medesime nel prospetto del quadro RQ della dichiarazione. Seguendo questa impostazione, per una società "solare", che ha optato per l'affrancamento delle riserve esistenti al 31.12.2024 entro il 31.10.2025 con il modello REDDITI SC 2025, riferito al 2024, l'affrancamento dovrebbe essere recepito nel bilancio al 31.12.2025.