L’articolo 6 del Decreto Lavoro dispone che, al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 62/2026 alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 184/2025, verrà riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.