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Immobilizzazioni destinate alla vendita- Classificazione del componente di reddito rilevato a seguito della cessione - Trattamento contabile e fiscale

Pubblicato il 04 maggio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La classificazione del componente di reddito rilevato a seguito della cessione di beni precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni e riclassificati (in applicazione del documento OIC 16) nell'attivo circolante a seguito della decisione di destinarli alla vendita determina rilevanti incertezze. Sotto il profilo contabile, in dottrina non è riscontrabile un orientamento univoco. Sulla scorta di un intervento che differenzia, ai fini in esame, le società immobiliari, si potrebbe prospettare:
  • per le società industriali, la classificazione dei componenti di reddito derivanti dalla cessione di immobilizzazioni (precedentemente utilizzate nella normale attività produttiva dell'impresa) dovuta al deperimento economico-tecnico subito come plusvalenze/minusvalenze;
  • per le società di compravendita immobiliare, la classificazione dei componenti di reddito derivanti dalla cessione di immobili precedentemente locati e poi destinati alla vendita come ricavi. Sotto il profilo fiscale, si contrappongono due tesi interpretative, in base alle quali il componente di reddito derivante dalla cessione di immobilizzazioni riclassificate nell'attivo circolante dovrebbe essere determinato in base alla categoria di origine (cioè una immobilizzazione) oppure in base alla categoria di destinazione del bene (cioè una rimanenza).
Secondo il documento CNDCEC maggio 2015 (§ 2):
  • se l'immobilizzazione non rientra tra i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in caso di realizzo continua a generare, sotto il profilo fiscale, plusvalenze o minusvalenze;
  • se il bene rientra tra i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e, dunque, è riconducibile tra i c.d. "beni merce", il successivo realizzo deve considerarsi produttivo di ricavi.

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