La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5610/2026, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di estinzione e scioglimento della srl. Si è affermato, in particolare, che la decorrenza del termine di durata della società non costituisce una causa di estinzione della medesima, ma una mera causa di scioglimento. Gli effetti dello scioglimento, inoltre, si producono in momenti diversi; mentre nei rapporti tra la società e gli amministratori la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, nei rapporti con i terzi essa assume efficacia nel momento in cui l'atto con il quale gli amministratori la accertano viene iscritto nel Registro delle imprese. Tale iscrizione, infatti, ha efficacia costitutiva. In considerazione di ciò, la Cassazione ha ritenuto che l'amministratore di una srl con riguardo alla quale era scaduto il termine di durata fosse legittimato ad instaurare un procedimento arbitrale nei confronti degli amministratori di una società controllata, atteso che non era ancora stato iscritto nel Registro delle imprese l'atto che accertava il verificarsi della causa di scioglimento.