Con la sentenza 5.3.2026, causa C-472/24, la Corte di Giustizia UE ha esaminato il trattamento IVA derivante dalla conversione delle valute reali in "oro" virtuale, come accade nelle piattaforme di gaming, escludendo l'applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le operazioni finanziarie. Operazioni come quelle esaminate nella sentenza sono, invece, qualificabili come prestazioni di servizi digitali imponibili ai fini IVA. Secondo la Corte UE, affinché le operazioni relative a valute non tradizionali possano qualificarsi come operazioni finanziarie esenti da IVA, è necessario che siano soddisfatte due condizioni, ossia che tali valute siano accettate dalle parti quale mezzo di pagamento alternativo a quelli aventi corso legale e che non abbiano finalità diverse da quella di un mezzo di pagamento. Pertanto, nel caso in esame, poiché la valuta virtuale è utilizzabile esclusivamente all’interno del videogioco on line e non costituisce un mezzo di pagamento per l'acquisto beni o servizi reali, non ricorrono i presupposti per considerare le relative operazioni come esenti da IVA ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. e) della direttiva 2006/112/CE.