Quando risulta oggetto di cessione ex art. 67 del TUIR una parte di una partecipazione che è stata acquisita dal cedente mediante una pluralità di acquisti succedutisi nel tempo, occorre procedere con l'individuazione di quali sono gli "strati" d'acquisto, con i loro relativi costi fiscalmente riconosciuti. Il criterio di legge per stabilire quale "strato di acquisto" sia, in questi casi, oggetto di cessione, è dato dal co. 1-bisdell'art. 67 del TUIR, ai sensi del quale si considerano cedute per prima le partecipazioni acquisite più di recente (c.d. “metodo LIFO").Al riguardo l'Autore osserva che, mentre le azioni o quote acquisite per successione costituiscono un singolo "strato di acquisto" temporalmente collocato in corrispondenza della data di successione (al pari delle azioni acquisite per atto inter vivos a titolo oneroso), le azioni o quote acquisite per donazione dovrebbero mantenere in capo al donatario la collocazione temporale dell'acquisto alla data di loro acquisizione da parte del donante, nonché, nel caso di acquisto avvenuto in più fasi, la medesima "stratificazione di acquisti".