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Cancellazione della società dal registro imprese – Estinzione dell’illecito previsto dal DLGS. 231/2001 (CASS: PEN. 5.5.2026 n. 16218)

Pubblicato il 06 maggio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.5.2026 n. 16218, ha stabilito che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito ex D.lgs. 231/2001.Sul tema esiste un contrasto giurisprudenziale. A deporre nel senso anticipato, peraltro, secondo la recente decisione, sarebbero:
  • l'evoluzione della giurisprudenza civile sull'art. 2495 co. 2 c.c., che ha attribuito alla cancellazione dal Registro delle imprese un'efficacia costitutiva, con estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti;
  • l'applicazione all'ente, in quanto compatibili, delle disposizioni processuali relative all'imputato (ex art. 35 del DLgs.231/2001), con la conseguenza che l'estinzione della persona giuridica produce effetti analoghi a quelli della morte del reo;
  • l'inutilità di sanzioni (in particolare di quelle interdittive) irrogate a un soggetto inesistente;
  • il fatto che, ex art. 27 del D.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l’ente con il suo patrimonio o fondo comune;
  • la portata generale dell'effetto estintivo che non consente di stabilire effetti differenti a seconda che la cancellazione sia "fisiologica" o "fraudolenta", ossia finalizzata a eludere le sanzioni conseguenti ad illeciti perpetrati nell’interesse o a vantaggio dell'ente.