La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.5.2026 n. 16218, ha stabilito che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito ex D.lgs. 231/2001.Sul tema esiste un contrasto giurisprudenziale. A deporre nel senso anticipato, peraltro, secondo la recente decisione, sarebbero:
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l'evoluzione della giurisprudenza civile sull'art. 2495 co. 2 c.c., che ha attribuito alla cancellazione dal Registro delle imprese un'efficacia costitutiva, con estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti;
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l'applicazione all'ente, in quanto compatibili, delle disposizioni processuali relative all'imputato (ex art. 35 del DLgs.231/2001), con la conseguenza che l'estinzione della persona giuridica produce effetti analoghi a quelli della morte del reo;
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l'inutilità di sanzioni (in particolare di quelle interdittive) irrogate a un soggetto inesistente;
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il fatto che, ex art. 27 del D.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l’ente con il suo patrimonio o fondo comune;
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la portata generale dell'effetto estintivo che non consente di stabilire effetti differenti a seconda che la cancellazione sia "fisiologica" o "fraudolenta", ossia finalizzata a eludere le sanzioni conseguenti ad illeciti perpetrati nell’interesse o a vantaggio dell'ente.