Il Tribunale di Cagliari, nell'ordinanza 30.5.2025, ha stabilito, tra l'altro, che, ai sensi dell'art. 2433-bis c.c., il pagamento di acconti sui dividendi è consentito alle sole spa il cui bilancio sia assoggettato alla revisione legale dei conti; ciò in ragione del carattere potenzialmente pericoloso per le ragioni creditorie di una distribuzione anticipata, a titolo di acconto, degli utili non ancora legalmente maturati in forza di un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea. Nel contesto di una srl, quindi, non sono consentiti pagamenti ai soci causalmente giustificati quali "acconti su utili”. L’illegittimità di una simile operazione di distribuzione di acconto di utili non ancora conseguiti vale a ritenere esistente il "fumus boni iuris" del diritto di ripetizione, reclamato dal curatore della liquidazione giudiziale della srl del caso di specie nei confronti della controllante, a fronte dell'accertamento della natura indebita delle somme a questa corrisposte. Posto, invero, che la corresponsione di tali utili risulta priva di giustificazione causale, le somme percepite dalla controllante a tale titolo integrano gli estremi di un indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con conseguente obbligo di restituzione.