La Corte di Cassazione 7.5.2026 n. 13136 afferma il principio per cui nell'ipotesi di prestazione di garanzia senza remunerazione da parte di una società controllata in favore della capogruppo estera, la normativa in materia di transfer pricing (art. 110 co. 7 del TUIR) non trova applicazione allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione del carattere gratuito. Nel caso di specie, le ragioni economiche sono individuate nell'acquisizione, da parte della società controllata, di un vantaggio economico (costituito dai ricavi futuri che sarebbero stati conseguiti per effetto dell'operazione e dal differenziale positivo sui tassi di interesse attivi e passivi), nonché nella peculiarità della situazione economico-finanziaria del gruppo di riferimento (caratterizzata da una situazione di illiquidità della capogruppo, dalla riduzione del fatturato delle controllate e dal rischio di assoggettamento della medesima capogruppo a procedure concorsuali, che "avrebbe inevitabilmente posto a rischio la sopravvivenza della controllata italiana").