La Corte di Cassazione, nella sentenza 12.5.2026 n. 16959, limita l'operatività del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000), in un caso in cui un soggetto - in debito con l'Erario - trasferisca all’estero del denaro contante in un importo consentito dalla normativa (art. 3 co. 1 del D.lgs. 195/2008). Dal momento che l'uscita dal territorio nazionale con trasporto di denaro contante di importo inferiore a 10.000,00 euro è espressamente consentita dalla legge, tale condotta - per ragioni di coerenza intrinseca dell'ordinamento giuridico - non può ritenersi integrare di per sé l'elemento oggettivo del reato citato, salvo che si accerti dal punto divista oggettivo e soggettivo la sua natura di "atto fraudolento".