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Trasporto di denaro contante all'estero - importo consentito - atto fraudolento - esclusione del reato (cass. pen. 12.5.2026 n. 16959)

Pubblicato il 13 maggio 2026 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, nella sentenza 12.5.2026 n. 16959, limita l'operatività del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000), in un caso in cui un soggetto - in debito con l'Erario - trasferisca all’estero del denaro contante in un importo consentito dalla normativa (art. 3 co. 1 del D.lgs. 195/2008). Dal momento che l'uscita dal territorio nazionale con trasporto di denaro contante di importo inferiore a 10.000,00 euro è espressamente consentita dalla legge, tale condotta - per ragioni di coerenza intrinseca dell'ordinamento giuridico - non può ritenersi integrare di per sé l'elemento oggettivo del reato citato, salvo che si accerti dal punto divista oggettivo e soggettivo la sua natura di "atto fraudolento".