La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.5.2026 n. 13945, ha stabilito che la disciplina antiriciclaggio presenta natura prevalentemente pubblicistica, essendo dettata a tutela di interessi generali, quali l'integrità del sistema finanziario e la prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Di regola, quindi, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca non è, di per sé, fonte di responsabilità civile (né contrattuale, né extracontrattuale) verso il cliente o verso terzi. Essa, tuttavia, sancendo obblighi di comportamento, non preclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo anche nei rapporti tra privati quando vanno ad innestarsi nel contenuto del rapporto contrattuale bancario dando concretezza ai doveri di correttezza, buona fede e protezione (di cui agli artt. 1175, 1375 e 1218 c.c.); è, quindi, possibile che il loro inadempimento si traduca, a determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose. Questo profilo può emergere nelle controversie - come quella giunta all'esame dei giudici di legittimità - in cui si prospetti la responsabilità della banca per mancata SOS e mancata astensione o interruzione del rapporto bancario a fronte di evidenti e persistenti operazioni gravemente anomale; il tutto a prescindere dalla mancanza di rilievi da parte degli organi di vigilanza di settore.