La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 13.5.2026 causa C-225/25, ha stabilito che l'art. 2 § 1 lett. a) della direttiva2004/25/CE deve essere interpretato nel senso che un'offerta rivolta ai possessori dei titoli di una società allo scopo di acquisire la totalità o una parte di tali titoli non costituisce un'offerta volontaria rientrante nella nozione di "offerta pubblica di acquisto", ai sensi della citata disposizione, qualora essa sia presentata da un offerente che già detenga il controllo della società emittente.