In materia di società di capitali a ristretta base partecipativa, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12611 del 5.5.2026, ha stabilito che, ove l'accertamento del reddito societario divenga definitivo per ragioni di rito, il socio può comunque fare valere le proprie doglianze. Tale è il caso dell'omessa impugnazione dell'atto impositivo societario o di vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società (trattasi dell'impugnazione tardiva cui consegue la pronuncia di inammissibilità del ricorso societario).
In tali ipotesi, il socio conserva il suo diritto di impugnazione nel merito ovvero "non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società". Quindi, sebbene non venga intaccata la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base (fondata sulla ristrettezza della compagine e sul rapporto tra i soci), essa non può operare in modo assoluto tale da costituire un automatismo ove l'accertamento societario non abbia formato oggetto di esame nel merito.