Ai sensi dell'art. 349 co. 1 del D.lgs. 14/2019 (CCII), nelle leggi vigenti, i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito", nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie. Le perdite su crediti verso i debitori sottoposti alla liquidazione giudiziale sono quindi deducibili ex art. 101 co. 5 del TUIR senza la necessità di provare gli elementi certi e precisi.
Riguardo alla composizione negoziata, se è conclusa tramite contratto o accordo di cui all'art. 23 co. 1 lett. a) e c) del D.lgs. 14/2019 o accordo di ristrutturazione di cui all'art. 23 co. 2 lett. b) dello stesso D.lgs. 14/2019, si applicano le misure di favore previste in materia di perdite su crediti e sopravvenienze attive da esdebitamento (art. 25-bis co. 5 del D.lgs. 14/2019).
Al di là di questi casi, la disciplina di favore prevista per le perdite su crediti non è stata ancora estesa agli altri
istituti disciplinati dal CCII.