Nella risposta ad interpello 6.7.2026 n. 134, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle agevolazioni
previste dall'art. 82 co. 4 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che consentono di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore.
L'Agenzia, dopo aver ricordato che tali agevolazioni si applicano a condizione che i beni siano "direttamente
utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale" dell'ente, ha chiarito come ciò non impedisca all'ente, che abbia effettivamente destinato l'immobile a scopi istituzionali, di rivenderlo entro 5 anni dall'acquisto, posto che la rivendita infraquinquennale non rientra tra le cause di decadenza dal beneficio, che sono espressamente individuate dalla norma agevolativa.
Quindi, nel caso in cui l'ente alieni l'immobile agevolato entro 5 anni, non perde il beneficio sulle imposte d'atto, ma la rivendita potrebbe generale plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.
Anche la concessione in locazione a terzi dell'immobile acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 82 co. 4 del D.lgs. 117/2017 non comporta la decadenza dal beneficio applicato in relazione alle imposte indirette.