L'attuale formulazione dell'art. 177 co. 2 del TUIR estende in modo espresso il regime del realizzo controllato alle operazioni in cui le partecipazioni conferite sono detenute in una società non residente.
Se questa operazione può permettere la mancata emersione di plusvalenze in Italia, non altrettanto può dirsi
nell'altro Stato, la cui Convenzione con l'Italia può in determinati casi autorizzare l'imposizione delle plusvalenze nello Stato in cui ha sede la società ceduta.
In tali casi, l'imposta estera non risulterebbe recuperabile, non essendovi una corrispondente imposizione in capo al socio italiano.
Inoltre, se i valori di iscrizione delle partecipazioni nella società conferitaria italiana fossero tali da generare una plusvalenza imponibile, il recupero dell'imposizione estera risulterebbe a rigore inibito in base alla norma interna (art. 165 co. 1 del TUIR), posto che si tratta di un reddito assoggettato a imposizione sostitutiva.