Secondo la sentenza della C.G.T. I Brescia 3.6.2026 n. 413/2/26, l'imposta pagata nello Stato estero (nel caso specifico, il Brasile) sulla plusvalenza realizzata da soci residenti in Italia a seguito della cessione della partecipazione in una società residente in tale Stato può essere detratta dall'imposta italiana anche se la plusvalenza è tassata in Italia con imposta sostitutiva.
La decisione si fonda sulla formulazione della Convenzione con il Brasile, che inibisce il credito se il reddito estero è tassato con imposta sostitutiva su richiesta del contribuente; ne deriva, con una lettura a specchio, che il credito può invece competere se l'assoggettamento a imposta sostitutiva è obbligatorio (circostanza verificata, data la formulazione dell'art. 5 del D.lgs. 461/97).