Con Risposta ad Interpello n. 132 del 2 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’assoggettamento ad imposizione del reddito erogato dalla Banca d’Italia ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia. Il quesito riguarda un dipendente della Banca d’Italia che, dopo aver trasferito la propria residenza fiscale in un Comune francese di confine con l’Italia, viene assegnato ad una sede della Banca d’Italia situata in una Regione italiana confinante con la Francia. L’istante chiedeva se le retribuzioni percepite dovessero essere assoggettate ai sensi dell’art. 19, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, come remunerazioni erogate da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato italiano o da un suo ente locale, ovvero ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4 della medesima, con l’esenzione prevista per i lavoratori transfrontalieri e conseguente tassazione esclusiva nello Stato di residenza del Contribuente.
Per l’Agenzia delle entrate, la Banca d’Italia, in quanto istituto di diritto pubblico che svolge le funzioni di Banca Centrale della Repubblica Italiana eroga remunerazioni da lavoro dipendente che rientrano nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. Ne consegue che gli emolumenti corrisposti al dipendente vanno assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia, quale Stato della fonte, e non possono beneficiare del regime fiscale dei lavoratori transfrontalieri. Quindi, la Banca d’Italia, quale sostituto d’imposta, è tenuta ad operare su tali redditi da lavoro dipendente la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.