Con l’Ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026, la Cassazione afferma infatti che il mancato inoltro dei modelli Uniemens, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, costituisce anche un’irregolarità sostanziale, in quanto impedisce il controllo dell’INPS circa la regolarità contributiva. L’incompletezza o la tardività nell’inoltro comporta quindi un’irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi si riveli poi regolare, perché in assenza di denunce, corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è messo nelle condizioni di poter controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti effettuati, e ciò basta ad escludere la regolarità contributiva e di conseguenza anche il diritto alla fruizione degli sgravi.