La nuova versione dell'OIC 5 prevede che, per le attività materiali e immateriali, le partecipazioni e i titoli di debito, il criterio di riferimento sia il minore tra il valore netto contabile esistente all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione. Inoltre:
-
le attività materiali e immateriali non sono più assoggettate ad ammortamento, poiché il loro recupero non avviene più indirettamente attraverso l'utilizzo nel processo produttivo, ma direttamente mediante la cessione;
-
non trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'OIC 9 in materia di perdite durevoli di valore;
-
le attività immateriali prive di un autonomo valore di realizzo, come normalmente accade per l'avviamento e per i costi di impianto e ampliamento, devono essere eliminate dal bilancio.
Lo stesso criterio del minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione si applica alle partecipazioni.