Se il conferimento di partecipazioni in regime di "realizzo controllato" ex art. 177 del TUIR viene effettuato da un conferente persona fisica, i rischi di contestazioni di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 devono essere valutati quando, a seguito del conferimento, la società conferitaria mantiene il possesso della partecipazione ricevuta e incassa flussi di dividendi in regime di esenzione da IRES al 95% ex art. 89 del TUIR.
L'Autore osserva che la qualificazione lecita o indebita del vantaggio fiscale, determinato dal "trattenimento", da parte della società cui è stata previamente conferita la partecipazione, degli utili corrispondenti ai redditi conseguiti in esenzione da IRES per il 95%, dipende dall'attività economica che esercita la società che li "trattiene".
Qualora la società conferitaria eserciti attività economica di mera gestione patrimoniale della propria liquidità, delle partecipazioni (c.d. "holding statica") o degli asset patrimoniali in cui reinveste la liquidità corrispondente ai dividendi incassati (o alle plusvalenze realizzate) in regime di esenzione dall'IRES al 95%, potrebbe assumere connotati indebiti il vantaggio fiscale derivante dal "differimento sine die" del prelievo IRPEF al 26%, determinato dalla combinazione del previo conferimento della partecipazione in regime di realizzo controllato ex art. 177 del TUIR e dal regime di esenzione dall'IRES al 95% dei dividendi incassati.