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Conferimento di partecipazioni in regime di “realizzo controllato” ex art. 177 del tuir - conferente persona fisica - successiva cessione da parte della conferitaria in regime pex - abuso del diritto - possibili contestazioni

Pubblicato il 04 agosto 2026 Sole24Ore, Eutekne

Se il conferimento di partecipazioni in regime di "realizzo controllato" ex art. 177 del TUIR viene effettuato da un conferente persona fisica, i rischi di contestazioni di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 devono essere valutati quando, a seguito del conferimento, la società conferitaria mantiene il possesso della partecipazione ricevuta e incassa flussi di dividendi in regime di esenzione da IRES al 95% ex art. 89 del TUIR.
L'Autore osserva che la qualificazione lecita o indebita del vantaggio fiscale, determinato dal "trattenimento", da parte della società cui è stata previamente conferita la partecipazione, degli utili corrispondenti ai redditi conseguiti in esenzione da IRES per il 95%, dipende dall'attività economica che esercita la società che li "trattiene".
Qualora la società conferitaria eserciti attività economica di mera gestione patrimoniale della propria liquidità, delle partecipazioni (c.d. "holding statica") o degli asset patrimoniali in cui reinveste la liquidità corrispondente ai dividendi incassati (o alle plusvalenze realizzate) in regime di esenzione dall'IRES al 95%, potrebbe assumere connotati indebiti il vantaggio fiscale derivante dal "differimento sine die" del prelievo IRPEF al 26%, determinato dalla combinazione del previo conferimento della partecipazione in regime di realizzo controllato ex art. 177 del TUIR e dal regime di esenzione dall'IRES al 95% dei dividendi incassati.

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