L'art. 36 co. 6 del D.lgs. 36/2021 stabilisce che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. 446/97.
Con la circ. 7.8.2026 n. 7 (§ 4), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi da imposizione, al ricorrere delle suddette condizioni, anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, posto che l'agevolazione non è circoscritta a specifiche tipologie di compensi per collaborazioni coordinate e continuative. A fondamento di tale impostazione, l'Agenzia richiama anche l'art. 37 co. 4 dello stesso D.lgs. 36/2021, che riconduce nell'ambito applicativo dell'art. 36 co. 6 l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici "quale che sia la tipologia del rapporto".