Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. "Omnibus", per i componenti negativi di reddito con efficacia pluriennale, l'Erario, salvo che per i costi inesistenti, deve necessariamente accertare l'anno in cui è stata dedotta per la prima volta la componente reddituale.
Inoltre, "intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti".
Sembra, quindi, che, se la prima quota di ammortamento è stata dedotta nell'anno X e l'accertamento è notificato nell’anno X+6 (il termine decade il 31.12 dell'anno X+6), anche gli anni X+1, X+2, X+3 e X+4 vanno accertati entro il 31.12 dell'anno X+6.