Dalle Minutes del 128° meeting del Comitato IVA dell'UE emergono nuove riflessioni dei Commission services sul rapporto tra prezzi di trasferimento e IVA, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue relativa alla causa C-726/23 (Arcomet Towercranes).
La Corte ha statuito che è identificabile un nesso diretto tra remunerazione corrisposta da una società controllata alla propria casa madre e prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto infragruppo. Pertanto, l'operazione è soggetta ad IVA ex art. 2, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2006/112/CE.
È ininfluente che il corrispettivo sia stato determinato mediante TNMM, previsto dalle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, e, al contempo, è compatibile con il sistema IVA che il compenso sia variabile, purché le parti lo abbiano concordato preventivamente.
Sulla stessa linea i Commission services, che valuteranno se redigere delle linee guida, seppure resti necessaria una valutazione caso per caso per verificare che la remunerazione dovuta rappresenti effettivamente il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi chiaramente identificabile.
Anche i Commission services ritengono irrilevante che la remunerazione concordata sia variabile, in quanto volta ad assicurare un margine di utile operativo della controllata in linea con la policy di transfer pricing di gruppo.