Con riferimento al regime del conferimento di partecipazioni "a realizzo controllato", l'art. 9 del D.lgs. 148/2026 (c.d. D.lgs. correttivo "Omnibus" della Riforma fiscale) introduce una nuova versione degli artt. 175 co. 1-bis e 177 co. 2 del TUIR, secondo i quali, in caso di minusvalenza, il costo di acquisto delle partecipazioni ricevute in cambio coincide pacificamente con il valore di realizzo delle partecipazioni conferite che - a sua volta - è il minore fra il valore normale - ex art. 9 co. 4 del TUIR - e il costo fiscalmente riconosciuto al conferente.
In sostanza, la nuova formulazione delle norme, da un lato, conferma che il regime di realizzo controllato trova applicazione anche in caso di conferimenti di partecipazioni minusvalenti, dall'altro lato, anziché fissare le regole per determinare la minusvalenza deducibile, fissa le regole per determinare il valore di realizzo, in deroga alla regola generale. Detto valore corrisponde al valore fiscale che deve essere attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute in cambio nella società conferitaria.
Ad avviso dell'Autore, la nuova formulazione non dovrebbe produrre effetti sulla determinazione del valore di carico delle partecipazioni ricevute in apporto dalla conferitaria. Dovrebbe, infatti, rimanere fermo il principio generale secondo il quale la conferitaria, in qualità di mero acquirente della partecipazione conferita, assume quale valore fiscalmente riconosciuto della stessa, per derivazione, quello rilevato in contabilità.