La circ. Assonime 5.8.2026 n. 20 (§ 4) esamina alcuni profili critici, ai fini IRAP, della disciplina semplificata della correzione degli errori contabili introdotta dal D.lgs. 192/2025.
In tale ambito, infatti, oltre ai presupposti applicativi richiesti ai fini IRES, è necessario che il valore della produzione netta di entrambi i periodi d'imposta (quello in cui l'errore è corretto e quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati) non sia negativo.
A tal fine, non deve essere considerato soltanto l'errore e la successiva correzione, ma occorre tenere presente il risultato che si sarebbe determinato in tali periodi laddove l'errore non fosse stato compiuto.
Come precisato dalla Relazione illustrativa al D.lgs. 192/2025, infatti, tenuto conto che la disciplina IRAP non prevede il riporto delle perdite, la correzione dell'errore sarebbe irrilevante ai fini del tributo regionale.