L'Autore analizza, con riferimento ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, il caso della cessione d'azienda effettuata tra società che operano sotto comune controllo, ossia le business combination under common control (BCUCC).
Secondo l'art. 4 co. 3 del DM 48/2009, rileva il "regime fiscale disposto dal testo unico" anche quando "dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti" (proprio perché l'operazione è contabilizzata in continuità di valori contabili).
La Relazione di accompagnamento al decreto si limita a precisare che "ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto". Si è così ritenuto che l'operazione dovesse dare evidenza ai plus/minusvalori "formalmente" realizzati, sebbene rilevati, secondo la logica di continuità dei valori contabili, come movimenti di patrimonio netto; più nello specifico, i componenti di reddito da dedurre/tassare sono da rinvenire, riqualificando l'operazione e riclassificando le relative poste di bilancio in doppio binario civilistico-fiscale, nelle descritte differenze tra prezzo pagato e valore contabile/fiscale dell'azienda.