Notizia

Compensazioni infragruppo - obblighi di garanzia - condizioni di esonero - presentazione tardiva della documentazione (cass. 22.6.2026 n. 21122)

Pubblicato il 26 agosto 2026 Sole24Ore, Eutekne

Con l'ordinanza n. 21122/2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società controllata che nel 2012 aveva compensato eccedenze detraibili nell'ambito dell'IVA di gruppo, presentando, però, oltre i 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione IVA annuale la documentazione necessaria per fruire dell'esonero dalla garanzia (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Secondo la Suprema Corte, dalla lettura coordinata dell'art. 6 co. 3 del DM 13.12.79 (che pone una "alternativa secca" tra prestazione della garanzia e versamento dell'importo corrispondente all'eccedenza compensata) con l'art. 38-bis del DPR 633/72 (che tipizza alcune ipotesi di esonero dalla garanzia), emerge che il possesso dei requisiti di esonero richiesti dall'art. 38-bis co. 7 del DPR 633/72, vigente ratione temporis, doveva essere documentato entro il medesimo termine previsto per la prestazione della garanzia, ossia entro la scadenza della dichiarazione IVA annuale, sorgendo altrimenti l'obbligo di versamento degli importi compensati nel gruppo.
In definitiva, la presentazione della dichiarazione sostitutiva oltre i 90 giorni, al pari della tardiva prestazione della garanzia, integra la violazione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, punita con una sanzione proporzionale all'importo non versato.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).