L'art. 5 co. 1 lett. d) del D.lgs. 148/2026 prevede la sostituzione dell'art. 103 co. 3-bis del TUIR (e contestualmente dell’art. 112 co. 4 del D.lgs. 19.6.2026 n. 117 "nuovo" TUIR, efficace dall'1.1.2027), stabilendo che, per i soggetti IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La disposizione si applica:
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all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari");
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ai maggiori valori (relativi all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita) riconosciuti ai fini fiscali in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta. In sostanza, viene introdotta a regime l'analoga disposizione prevista, in via transitoria, dall'art. 1 co. 131 lett. c) della L.199/2025 (legge di bilancio 2026), per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (cioè per il2026, per i soggetti "solari").