Con l'ordinanza n. 21122/2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società controllata che nel 2012 aveva compensato eccedenze detraibili nell'ambito dell'IVA di gruppo, presentando, però, oltre i 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione IVA annuale la documentazione necessaria per fruire dell'esonero dalla garanzia (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Secondo la Suprema Corte, dalla lettura coordinata dell'art. 6 co. 3 del DM 13.12.79 (che pone una "alternativa secca" tra prestazione della garanzia e versamento dell'importo corrispondente all'eccedenza compensata) con l'art. 38-bis del DPR 633/72 (che tipizza alcune ipotesi di esonero dalla garanzia), emerge che il possesso dei requisiti di esonero richiesti dall'art. 38-bis co. 7 del DPR 633/72, vigente ratione temporis, doveva essere documentato entro il medesimo termine previsto per la prestazione della garanzia, ossia entro la scadenza della dichiarazione IVA annuale, sorgendo altrimenti l'obbligo di versamento degli importi compensati nel gruppo.
In definitiva, la presentazione della dichiarazione sostitutiva oltre i 90 giorni, al pari della tardiva prestazione della garanzia, integra la violazione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, punita con una sanzione proporzionale all'importo non versato.