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Estensione dei termini per la detrazione dell’IVA – Novità del D. Lgs. 148/2026 (c.d. D. Lgs. correttivo “omnibus” della Riforma fiscale) – Condizioni di detraibilità – Anno di riferimento (Risposte Agenzia delle Entrate videoconferenza 24.9.2026)

Pubblicato il 25 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

Con una delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione della Videoconferenza del 24.9.2026, è stato chiarito che, nonostante l'art. 12 del D. Lgs. 148/2026 abbia ampliato i termini di esercizio della detrazione IVA, per le condizioni di detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti si continua a fare riferimento all'anno in cui è sorto il diritto e non all'anno in cui la detrazione è esercitata. Ad esempio, se in relazione a una fattura ricevuta nel 2026, per un'operazione effettuata nello stesso anno, la registrazione è effettuata e la detrazione è esercitata nel 2028 (entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2029), le condizioni di detraibilità cui fare riferimento sono quelle vigenti nel 2026. Pertanto, ipotizzando che tra il 2026 e il 2028 sia cambiato il pro-rata di detraibilità, il soggetto passivo dovrà applicare la percentuale di detrazione relativa al 2026, ossia quella relativa all'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.