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Esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni societarie – Dichiarazioni da rendere in atto – Revoca d’intenti - Esperibilità

Pubblicato il 25 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

L’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o partecipazioni al coniuge o al discendente, prevista dall'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, è vincolata all'espressione (da parte dell'avente causa), nella dichiarazione di successione, nell'atto di donazione o nel patto di famiglia, delle dichiarazioni di impegno quinquennale a:
  • proseguire l'attività di impresa (se viene trasferita l'azienda);
  • detenere il controllo (se vengono trasferite quote di partecipazioni in società di capitali);
  • mantenere la titolarità del diritto (se si tratta di trasferimento di altre quote sociali. 
Il fatto che la norma ricolleghi la decadenza all’assunzione dell’impegno a soddisfare la condizione nel quinquennio potrebbe consentire di applicare anche in tal caso il meccanismo che opera per l'agevolazione prima casa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate nn. 105/2011 e 112/2012; circ. n. 27/2016, § 3.1), in base al quale, se il contribuente si accorge di di non riuscire ad assolvere agli impegni assunti in sede di acquisto, può "comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate ed evitare l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, corrisponderla in misura ridotta, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso".