Nel corso della Videoconferenza del 24.9.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'opzione per la "tassazione in entrata del trust", prevista dall'art. 4-bis del D. Lgs. 346/90, può essere effettuata anche quando, in forza dell'applicazione di franchigie, non emerga alcuna imposta da corrispondere. Viene, così, fugato il dubbio, prospettato da una parte della dottrina valorizzando la lettera normativa, la quale temeva che l'opzione per la tassazione in entrata fosse ammissibile solo ove, in concreto, fosse dovuta l'imposta. L'Agenzia supera l'obiezione rilevando, correttamente, come "anche la riduzione dell'importo delle franchigie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del D. Lgs. 346/90 può considerarsi una forma di «tassazione»".