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Notifica dello schema di atto – Termine di 30 giorni per la domanda di adesione – Sospensione feriale dei termini (Risposte Agenzia delle Entrate videoconferenza 24.9.2026)

Pubblicato il 25 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

La fase di contraddittorio che si svolge a seguito dello schema di atto non ha natura processuale, quindi il termine di 30 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 6 co. 2-bis del D. Lgs. 218/97, il contribuente può presentare domanda di accertamento con adesione non soggiace alla sospensione feriale (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 24.9.2026). Invece, rientra nella sospensione dall'1.8 al 4.9 di cui all'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui, sempre a seguito dello schema di atto, si possono presentare le deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025). In questo caso, la fattispecie può essere intesa quale risposta ad una richiesta di informazioni.