Il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti varia in base alla modalità di utilizzo del veicolo. La scelta tra uso promiscuo, uso esclusivamente aziendale o uso esclusivamente personale determina, infatti, impatti differenti sia per il lavoratore sia per l'impresa concedente.
In sintesi:
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l'utilizzo in uso promiscuo determina in capo al dipendente un fringe benefit, tassato secondo il criterio convenzionale ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, e l'impresa può dedurre il 70% dei costi per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta ex art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR;
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l'utilizzo esclusivamente aziendale non fa emergere alcun reddito in capo al lavoratore e l'impresa applica i criteri generali di deducibilità ex art. 164 del TUIR;
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l'utilizzo esclusivamente personale determina in capo al dipendente un fringe benefit, tassato secondo il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, e in capo all'impresa un onere per prestazioni di lavoro ex art. 95 del TUIR, deducibile in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente.