La L. 112/2016 ha promosso gli strumenti di destinazione patrimoniale (trust, vincoli ex art. 2645-ter c.c., fondi speciali) a tutela delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, subordinando le agevolazioni fiscali a requisiti di trasparenza e coerenza funzionale.
L'Autore rileva, però, che la disciplina del trust "Dopo di noi" tace sul rapporto con la successione necessaria, tema reso centrale dall'ordinanza n. 5073/2023 della Cassazione, che qualifica il trust come negozio idoneo a produrre effetti liberali e individua nell'azione di riduzione il rimedio del legittimario leso. Nel "Dopo di noi" la lesione può essere quantitativa, verso gli altri legittimari, ma anche qualitativa verso lo stesso beneficiario disabile, che riceve secondo tempi e regole dell'atto istitutivo anziché in piena e attuale titolarità della quota di riserva. Manca una norma di raccordo analoga all'art. 692 c.c. sul fedecommesso assistenziale, sicché, in sede di pianificazione, la soluzione più sicura è attribuire direttamente al legittimario disabile la quota di riserva e conferire nel trust la sola disponibile.
Resta, inoltre, aperta la questione se l'amministratore di sostegno, designato anche trustee, sia tenuto a esercitare l'azione di riduzione contro il trust testamentario "Dopo di noi" istituito in favore dell'amministrato o se, invece, possa non farlo. Per risolverla basterebbe una deroga espressa modellata sull'art. 692 c.c.