La disciplina dell'addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili della retribuzione (bonus e stock option) attribuiti ai soggetti che rivestono la qualifica di dirigenti o di amministratori nel settore finanziario, originariamente contenuta nell'art. 33 del DL 78/2010, è stata trasposta nell'art. 224 del D.lgs. 117/2026 (nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, le cui disposizioni si applicano dall'1.1.2027).
Nell'art. 224 in questione sono stati altresì rifusi:
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l'art. 1-bis del DL 84/2025 (trasposto nell'art. 224 co. 5 del D.lgs. 117/2026), il quale ha stabilito che l'addizionale si applica agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria, e non invece alle società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e ai soggetti a esse assimilati;
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l'art. 33 co. 2-ter del DL 78/2010, inserito dall'art. 1 co. 137 della L. 199/2025 (trasposto nell'art. 224 co. 4 del D.lgs. 117/2026), secondo cui l'addizionale non si applica se il soggetto che eroga le remunerazioni versa una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore, a condizione che questi siano di fatto esterni al gruppo.