E' stato rigettato dalla Cassazione – sentenza n. 27825 del 30 dicembre 2009 - il ricorso avanzato dalle Poste avverso la decisione di appello con cui era stato accertato il diritto alla qualifica di quadro di secondo livello in capo ad un dipendente della stessa che, di fatto, svolgeva le mansioni relative a quel ruolo. Per i giudici di legittimità era, inoltre, da considerare priva di rilevanza la circostanza in base alla quale il direttore, nel frattempo, avesse nominato un superiore proprio per svolgere quelle attività.