Notizia

L'accorpamento delle mansioni non puo' pregiudicare la professionalita' del dipendente

Pubblicato il 11 gennaio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In accoglimento del ricorso presentato da una dipendente delle Poste, la Corte di cassazione ha precisato che la disciplina contenuta nei Ccnl può ben prevedere l’accorpamento in un’unica categoria di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, fermo restando l’applicabilità dell’art. 2103 del Codice civile, che vieta al datore di lavoro di operare “una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale accorpamento convenzionale”. La pronuncia n. 25897 del 10 dicembre 2009 ha quindi aggiunto che, nell’ambito delle mansioni appartenenti alla medesima qualifica contrattuale, va sempre tenuta a mente l’operatività del detto articolo, con la conseguenza che il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, anche se facenti parte della stessa qualifica. La Corte d’appello dovrà quindi esaminare nuovamente la questione seguendo il principio di diritto per cui occorre tutelare la salvaguardia della professionalità acquisita anche in base ai percorsi formativi dal lavoratore, in particolar modo ponendo in luce nella “storia professionale” del dipendente le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 del Codice civile, non rilevando l’obbligo assunto all’inizio del lavoro di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento.
wn 02/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...