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EDILIZIA - PREVEDI

Pubblicato il 12 dicembre 2025 DDP PARTNERS

INDICAZIONI OPERATIVE FONDO PREVEDI


A seguito dell’accordo 4 luglio 2025 riguardo al Fondo Prevedi, e della conseguente circolare congiunta CNCE/Prevedi n. 32/2025, al fine di offrire ulteriori specifiche operative, la CNCE ha emanato la recente circolare n. 38/2025, con le indicazioni di seguito sintetizzate. Tutto ciò con l’obiettivo di chiarire la logica di alimentazione e controllo dei flussi di adesione e contribuzione destinati al fondo pensione, tenendo conto anche delle novità normative e delle direttive COVIP, sopravvenute successivamente all’introduzione della contribuzione e dell’adesione contrattuale, secondo l’Accordo sopra indicato.

Istruzioni per l’assunzione di un lavoratore edile da parte dell’azienda

Adempimenti dell’azienda

In via preliminare, l’azienda deve verificare se il lavoratore risulta già iscritto a Prevedi (con aliquote contributive volontarie sia per la percentuale a carico del lavoratore e/o TFR conferito); detta verifica avverrà tramite i nuovi servizi web posti nel database del Fondo pensione (servizio disponibile sul portale di denuncia telematica della Cassa edile).
Queste le distinte situazioni:
  • dipendente non presente nel database del Fondo ovvero presente, ma iscritto senza aliquote contributive volontarie. In entrambe le situazioni si applica quanto previsto al punto 1 o al punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi:
  1. il punto 1 si riferisce al caso in cui il lavoratore non attivi aliquote contributive volontarie al Fondo entro i 3 mesi dall’assunzione;
  2. il punto 2 si riferisce, invece, al caso in cui il lavoratore attivi aliquote contributive volontarie al Fondo entro i 3 mesi dall’assunzione;
  • dipendente presente nel database del Fondo e iscritto con aliquote contributive volontarie. Si applica quanto previsto al punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi ossia il contributo risulta dovuto e da versare fin dal mese di assunzione.

Adempimenti della Cassa edile

Ricevendo dall’azienda il dato relativo all’assunzione del lavoratore, tipicamente con la prima denuncia contributiva utile trasmessa dall’azienda stessa, la Cassa edile deve anzitutto verificare se il codice fiscale del lavoratore sia presente nel database di Prevedi come iscritto attivo.
Se il lavoratore risulta già iscritto a Prevedi, la Cassa edile non deve inviare al Fondo il flusso anagrafico di adesione contrattuale.
Se il lavoratore non è iscritto a Prevedi, la Cassa edile deve inviare al Fondo il flusso anagrafico di adesione contrattuale solo se e quando il lavoratore matura il contributo contrattuale al Fondo pensione a seguito del superamento dei 3 mesi di durata del rapporto di lavoro ovvero se il lavoratore attiva, nel corso del trimestre, le aliquote contributive volontarie a Prevedi. Viene ricordato che, nel caso in cui il lavoratore abbia attivato le aliquote volontarie nel corso del trimestre, la Cassa edile potrebbe non saperlo, perché il modulo di integrazione/variazione contributiva potrebbe arrivare a Prevedi da altri soggetti.
Il Fondo, per suo conto, deve censire immediatamente l’adesione contrattuale, per consentire la conseguente attivazione delle aliquote contributive (e, quindi, il versamento del contributo contrattuale con decorrenza dal mese di assunzione e il versamento dei contributi volontari dal mese di attivazione degli stessi).

La fase di contribuzione al Fondo Prevedi

Adempimenti dell’azienda

Successivamente all’assunzione del lavoratore, ai fini della contribuzione al Fondo, si determinano i seguenti casi alternativi:
  • punto 1 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: lavoratore che, al momento dell’assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi 3 mesi dall’assunzione;
  • punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: lavoratore che, al momento dell’assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi 3 mesi dall’assunzione;
  • punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: lavoratore che, al momento dell’assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi.
Viene fatto rilevare, quale nota di notevole importanza, che l’azienda deve verificare la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell’assunzione, tramite le funzionalità sopra indicate, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile. Ciò in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive al Fondo con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l’apposito modulo di variazione contributiva).

Il tacito conferimento del TFR a Prevedi: trasformazione dell’adesione contrattuale in adesione tacita

Viene specificato che l’iscrizione di ogni lavoratore edile al Fondo parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale. Quest’ultima si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad altra forma pensionistica complementare.
La Cassa edile deve inviare al Fondo il flusso di adesione, che modifichi l’adesione contrattuale in adesione tacita, attivando automaticamente, quale conseguenza, l’aliquota contributiva TFR nella misura del 100%.

Inefficacia delle vecchie tipologie di adesione esplicita, sia totale che parziale

La COVIP, a mezzo di varie direttive, ha chiarito che le tipologie di adesione formalmente ammesse, per censire i lavoratori associati al Fondo Prevedi, dopo l’introduzione del contributo contrattuale, sono solo le seguenti:
  • adesione contrattuale, che dà vita al rapporto associativo con il Fondo pensione;
  • adesione tacita, conseguente al tacito conferimento del TFR al Fondo pensione ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.
È previsto che il lavoratore possa liberamente attivare o sospendere le aliquote contributive volontarie (% contributo lavoratore sulla retribuzione e/o TFR) ivi compreso il TFR che sia stato, eventualmente, tacitamente conferito al Fondo. A fronte di questo è stato chiarito che l’adesione contrattuale e l’adesione tacita non cambiano natura nel caso in cui il lavoratore attivi o sospenda le aliquote contributive volontarie al Fondo pensione, ivi compresa, tra queste ultime, anche il TFR tacitamente conferito.
Ne consegue che la misura delle aliquote contributive volontarie al Fondo può variare nel tempo senza limiti, sia in aumento che in diminuzione (fino ad azzerarsi), senza che ciò influisca sulla tipologia dell’adesione del lavoratore dipendente, che rimarrà sempre contrattuale o, eventualmente, tacita.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...