Notizia

Iva detraibile solo sulle spese che rientrano nell' attivita' dell'azienda

Pubblicato il 14 gennaio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 281/2010, sancisce che al contribuente non spetta la detrazione Iva per lavori effettuati su beni propri, prima concessi in locazione e successivamente ceduti. Con la sentenza si vuole ribadire il concetto secondo cui l’agevolazione può essere concessa solo quando ci sia uno stretto rapporto di inerenza tra chi ne usufruisce e il beneficio stesso. Pertanto, non è sufficiente che i costi siano sostenuti per migliorare la gestione in senso astratto, ma è necessario che le spese rientrino nell’attività dell’azienda.
wn 02/2010

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).