La Cassazione, con l'ordinanza 12.6.2026 n. 19536, ha sancito l'applicabilità delle regole IVA per il mandato con rappresentanza, nel caso di somme anticipate per l'esecuzione di programmi di garanzia post-vendita per concessionarie di autoveicoli. In particolare, erano riaddebitati ai concessionari i premi relativi a polizze "perdite pecuniarie", stipulate con compagnie assicurative e anticipate per conto dei clienti.
Secondo l'esame dei giudici di merito, la fattispecie è riconducibile a un rapporto di mandato con rappresentanza conferito dai concessionari e che il potere di anticipare i premi assicurativi trovava origine in tale rapporto. L'anticipazione dei premi derivava dal mandato con rappresentanza ed era effettuata in nome e per conto dei concessionari. I relativi rimborsi non costituivano, quindi, il corrispettivo di una prestazione di servizi (in regime di esenzione), ma la restituzione di somme anticipate per conto del cliente, con conseguente esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72.