Lunedì 18 gennaio sarà il primo giorno di applicazione delle nuove norme sulle compensazioni Iva per importi eccedenti i 10mila euro (Decreto legge n. 78/08). Tra le varie questioni da risolvere resta quella legata alle modalità di presentazione del modello. à Cosa certa è la strada che si dovrà utilizzare per la compensazione. Importante novità della norma è, infatti, data dal fatto che i contribuenti che intendono effettuare compensazioni con F24 per importi superiori a 10.000 euro, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, escludendo l’impiego dei servizi disponibili dal sistema bancario e postale. à Tra le altre novità della disposizione normativa da ricordare: i) la compensazione del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell’istanza (trimestrale). Conseguentemente è prevista la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma. A tal fine, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva; ii) il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito Iva, in misura superiore a 15.000 euro annui, deve disporre di una dichiarazione Iva “certificata” circa la sussistenza di detto credito. A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; iii) è innalzato a euro 700.000 (rispetto al precedente limite di 516.456 euro) il limite per le compensazioni, con decorrenza 1° gennaio 2010. à Nessun vincolo sussiste per le compensazioni dei crediti risultanti dalla dichiarazione relativa al 2008, anche con tributi diversi dall’Iva (ires, Irpef). Per tali eccedenze non dovrebbero sussistere limiti.
wn 02/2010