Con sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010, la Cassazione ha deliberato che l’Amministrazione finanziaria, come qualsiasi amministrazione, deve risarcire il contribuente costretto ad adire le vie legali, e quindi a subire le spese connesse al ricorso, nel caso non intervenga tempestivamente, nonostante l’evidenza dell’errore commesso, ad annullare un atto illegittimo per il quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento in via di autotutela. Il contribuente potrà fare causa per risarcimento danni direttamente all'ufficio periferico che, per negligenza, ha ignorato la richiesta di annullamento. Tuttavia, la richiesta di risarcimento potrà essere avanzata se la pretesa tributaria non è diventata definitiva.
weekly news 03/2010