Entro la fine di gennaio, i datori di lavoro, pubblici e privati nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali, dovranno inviare, nella sola forma telematica ed anche per il tramite dei soggetti abilitati (agenzie e consulenti), il prospetto disabili. Purché raggiungano i quindici lavoratori occupati. Vanno indicati i dati fissati dal decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 22 novembre 1999, dal titolo "Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68". Rispetto al passato, la Legge numero 133 del 2008, all’articolo 40 (“Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali"), comma 4, ha disposto che il consueto adempimento non debba più riguardare i datori che rispetto all’ultimo prospetto inviato non abbiano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sul calcolo della quota di riserva: “4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico»”.
weekly news 03/2010