Con la circolare n. 7 del 15 gennaio 2010, l’Inps rilascia dei chiarimenti a tutti i datori di lavoro che, in prossimità della fine dell’anno, hanno voluto porre in essere alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. I conguagli sono generalmente effettuati per una serie di motivi: pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997); applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2010. Le principali fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno sono elencate nella circolare stessa e sono le seguenti: variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993); massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995; contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992; conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse; fringe benefit esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.); auto aziendali; prestiti ai dipendenti; conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria; rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria; operazioni societarie.Riguardo alle operazioni in argomento, l’Inps ha precisato che i datori di lavoro hanno tempo fino al prossimo 16 febbraio per effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali. Infatti, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2009” (scadenza 18/1/2010), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2010” (scadenza 16/2/2010), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Dato che dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, nella circolare si precisa che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2010” (scadenza 16 marzo 2010), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2010. Per alcune categorie di dipendenti pubblici c’è tempo fino al 16 marzo 2010 per le operazioni di conguaglio che riguardano le quote di Tfr al Fondo di tesoreria, dato che l’operazione potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2010”.
weekly news 03/2010